Sottoscriverei in toto la risposta che l'amico consigliere Rosario Lapunzina ha dato alle domande che, da cittadino, gli avevo rivolto, se non fosse che la legge Galli che ha istituito gli “Ambiti Territoriali Ottimali” per il servizio idrico integrato, al comma 2 dell'articolo 15 non avesse anteposto, e di molto,il comma 1.f dell'articolo 4 nel quale ha definito, come li ha definiti, quelli che sono i servizi che “costituiscono il servizio idrico integrato” e precisamente: “l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”. Una definizione sin troppo esplicita e sin troppo chiara per lasciare adito ad interpretazioni di sorta che siano diverse dal significato letterale delle parole usate dal legislatore e dalla loro connessione. Una definizione che esclude il servizio di potabilizzazione dal servizio idrico integrato, per il quale il legislatore ha emanato la legge. Inequivocabilmente! Pertanto, se, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della Galli, “i gestori esistenti alla data di entrata in vigore della legge, concessionari di servizi pubblici, ovviamente , di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili -nel caso della Provincia di Palermo l'AMAP- nella “convenzione di gestione" tra la Provincia di Palermo e la “A.P.S.” spa, l'AMAP è stata, giustamente, “salvaguardata" e manterrà “la gestione del servizio sino alla scadenza della relativa concessione” . La “Sorgenti Presidiana”, gestrice-concessionaria del servizio di potabilizzazione, inesistente alla data di entrata in vigore della legge Galli, nella convenzione medesima, è stata altrettanto giustamente esclusa e manterrà la gestione del servizio sino alla scadenza della concessione prevista nel projet financing sulla base del quale, per il Comune di Cefalù, ha realizzato il potabilizzatore. Sicché, nessun accorpamento v'è, né vi può essere, tra il servizio di potabilizzazione e quello idrico integrato e, quindi, tra i loro gestori “Sorgenti Presidiana” e APS. Sicché, ancora, i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Cefalù e la “Sorgenti Presidiana” sono quelli sanciti nella convenzione con la quale il Comune ha affidato alla Sorgenti Presidiana “la progettazione, costruzione e l'esercizio del pubblico servizio di potabilizzazione”. Non sarebbe potuto e non può essere diversamente ove si consideri che l'affidamento è avvenuto mediante project financing. Per concludere, nella speranza di essere stato il più sintetico ed il più efficace possibile, faccio un esempio “terra terra”: applicare il comma 2 dell'articolo 15 della legge Galli al servizio di potabilizzazione della “Sorgenti Presidiana” è come applicare a Lampedusa un qualsiasi comma di una qualsiasi legge che il legislatore ha emanato per Udine, Aosta e Trieste, o ancora applicare ai “non vedenti” una norma emanata per i “non udenti”.